Commercio al dettaglio : esercizio di vicinato - SCIA

Per commercio fisso si intende l’attività di vendita di merci al dettaglio, esercitata professionalmente, in appositi locali aventi destinazione commerciale (esercizi commerciali).

I settori merceologici sono due: il settore alimentare e quello non alimentare.

La tipologia degli esercizi commerciali si differenzia a seconda della superficie di vendita.

Le tipologie di esercizi commerciali sono:

  • gli esercizi di vicinato: esercizi commerciali la cui superficie di vendita non supera i 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti (ovvero Strambino) e i 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • le medie strutture di vendita: esercizi commerciali aventi superficie compresa tra i 151 mq e i 1500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti (ovvero Strtambino) e tra i 251 e i 2500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
  • le grandi strutture di vendita: esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 1.500 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti (ovvero Strambino) e superiore ai 2500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

L’attività di commercio fisso è normata in particolare dal d.lgs. 114/98 e s.m.i., dal D.lgs. 59/2010 e dalla L.R. n. 28 del 12 novembre 1999 e s.m.i., come da ultimo modificata dalla L.R. n 13 del 27 luglio 2011e dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29.10.99e s.m.i., così come da ultimo modificata con D.C.R. 191-43016 del 20.11.2012, con la quale si sono forniti gli indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa.

Per esercitare l’attività di commercio fisso occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5  commi 2 e 4 del D.lgs 114/98 come modificato dall'art. 71 commi 1,2,3,4,5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 a sua volta modificato dal D.Lgs. 147/2012. In caso di Società  i requisiti devono essere dichiarati da tutti i soci.

Non è necessario possedere requisiti professionali per la vendita di prodotti del settore non alimentare mentre è condizione essenziale per il settore alimentare e può essere uno tra questi:

  • aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano (denominazione, sede ed anno di conclusione)
  • aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di:
  1. dipendente qualificato addetto alla vendita, o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, comprovata dall’iscrizione all'INPS
  2. socio lavoratore, comprovata dall’iscrizione all'INPS
  3. coadiutore familiare, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il 3° grado dell’imprenditore, comprovata dall’iscrizione all'INPS
  4. associato in partecipazione comprovata dall’iscrizione all'INPS
  • essere in possesso di un Diploma di scuola secondaria superiore o di Laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti:
  • aver esercitato in proprio per almeno 2 anni, anche se non continuativi, nel quinquennio precedente, l'attività di vendita nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di titolare o legale rappresentante di società
  • di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la CCIAA di per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero per la vendita di alimentari, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.

Ci concentriamo da questo punto in poi, agli esercizi di vicinato; per quanto attiene alle medie e grandi strutture di vendita si rimanda alla sezione dedicata.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/chiblu.jpgCHI

Titolari di esercizi di vicinato.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/comeblu.jpgCOME

Per l’apertura, subingresso, variazioni (trasferimento di sede,  ampliamento della superficie di vendita, variazioni del settore merceologico) di un esercizio di vicinato  occorre presentare telematicamente al SUAP (sportello unico per le attività produttive) competente per territorio, una SCIA – segnalazione certificata di inizio attività -, allegando la seguente documentazione:

  • documentazione attestante la disponibilità dei locali (proprietà o contratto di locazione)
  • planimetria degli stessi
  • breve relazione descrittiva dell’attività da esercitare;      
  • eventuale dichiarazione di rogito (in caso di acquisto/affitto d’azienda)
  • documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali (in caso di vendita di prodotti alimentari)
  • notifica di registrazione di impresa alimentare ((in caso di vendita di prodotti alimentari da scaricare da sito dell’ASL) con i relativi allegati
  • atto d’impegno d’obbligo (in caso di commercio di merci ingombranti)       
  • attestazione o certificato di agibilità dell’immobile sede dell’attività dell’esercizio;
  • quietanza pagamento diritti di istruttoria (eventuale)

Si precisa che per tutte le procedure telematiche occorre essere provvisti di firma digitale.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/quandoblu.jpgQUANDO

La presentazione della SCIA costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’esercizio dell’attività.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/costo blu.jpgCOSTO

Nessun costo previsto

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/termine.jpgTERMINE DEL PROCEDIMENTO

Il Comune dispone di sessanta giorni, dalla data di presentazione della SCIA, per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che l'interessato, ove sia possibile, provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a trenta giorni. Il Comune, tuttavia, ha la facoltà di assumere provvedimenti inibitori in autotutela con effetto immediato e può, altresì, adottare sempre ed in ogni tempo provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci da parte degli interessati, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i profili di natura penale.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/doveblu.jpg DOVE RIVOLGERSI

Servizio Polizia Municipale e Attività Produttive – Responsabile: Massimo Luigi Vittone

Tel. 0125-636654  vigili@comune.strambino.to.it

Orari: martedì 8,30-12,30  giovedì 8,30-12,30 e 14,30-17,30

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/documenti scaricabiliblu.jpgDOCUMENTI SCARICABILI

La modulistica è presente sul sito dello sportello SUAP del Comune di Strambino, attualmente delegato alla CCIAA di Torino: pertanto occorre collegarsi al sito www.impresainungiorno.gov.it, cliccando la voce “invio telematico al SUAP” e “trova subito il tuo sportello” per proseguire con le indicazione che darà la procedura