Convivenze di fatto

 

   CHI


Persone sia dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza italiana o straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE):
unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli); coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

Cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • matrimonio/Unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso del convivente;
  • cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, potranno continuare a costituire una famiglia anagrafica).

Diritti

  • I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
  • In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
  • Potere di rappresentanza: ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
  1. in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
  2. in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
    la designazionedi cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa.
  • Diritti inerenti la casa: in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
  • Diritto all’assegnazione della casa popolare: nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
  • Impresa familiare: si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
  • Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: e’ esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
  • Risarcimento del danno: in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
  • Il diritto agli alimenti: in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del c.c., in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”; il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 cc. non siano in grado di farlo. In base all’articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.

 

 

   COME

 

La convivenza di fatto si istituisce sulla base di una dichiarazione resa da due persone maggiorenni, di stato libero, coabitanti nella stessa abitazione, all’Ufficiale d’Anagrafe del Comune di residenza.
La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 45 giorni successivi alla dichiarazione, potranno essere effettuati degli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.
La dichiarazione di convivenza di fatto può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.
L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.

CASI PARTICOLARI
Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.

Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la posizione anagrafica. E' la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.

Poichè la presenza di un contratto di convivenza non è idonea a definire la posizione dei due soggetti della coppia come conviventi di fatto ai sensi dell L. n.76/2016, nel caso in cui uno dei due sia cittadino comunitario non iscritto in anagrafe, il suddetto contratto non sostituisce la documentazione prevista dal d.Lgs. n.30/2007 per la sua iscrizione anagrafica, in qualità di convivente del cittadino italiano.

Pertanto, nel caso di cittadini stranieri o comunitari, questi prima dovranno provvedere all'iscrizione in anagrafe, producendo la documentaizone prevista dalla legge (permesso di soggiorno o la documentazione prevista dal d.Lgs. n.30/2007), dichiarando di essere coabitanti e di voler costituire una convivenza di fatto (e quindi dovranno dichiarare anche lo stato libero e di non aver rapporti di parentela). Dopo potranno sottoscrivere il contratto di convivenza che dovrà essere registrato in anagrafe.

 

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