Sanzioni per violazione codice della strada
Quando si viola una delle disposizioni del codice della strada, il
d.lgs.285/92, si e' soggetti ad una sanzione amministrativa (pecuniaria
e, quando previsto, accessoria) la cui applicazione e' disciplinata,
oltre che dallo stesso codice (art.194 e segg.), anche dalla legge
689/81 (art.1-43).
SANZIONI APPLICABILI
Le sanzioni pecuniarie previste dal c.d.s. variano da un minimo ad un
massimo, e la legge prevede -come regola generale- che in prima istanza
sia applicabile la sanzione minima, a condizione che il pagamento
avvenga entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
Il pagamento in misura ridotta non e' consentito nei casi in cui
il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi o si sia
rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o
qualsiasi altro documento che deve avere con se' e mostrare a
richiesta. E' altresi' inapplicabile per determinate violazioni, come la
circolazione con un mezzo munito di targa non propria o di targa
contraffatta, la guida senza patente, Il trasporto di merci pericolose
senza autorizzazione, l' inversione del senso di marcia su autostrade o
strade extraurbane, etc.etc.
In caso di mancato pagamento entro 60 giorni e qualora non sia
stato presentato un ricorso, la sanzione applicabile e' invece la meta'
dell'importo massimo previsto dalla legge per quella violazione.
In questo caso il verbale diventa titolo esecutivo e la riscossione
coattiva segue le norme previste per le imposte dirette, ovvero
iscrizione a ruolo ed emissione, da parte di un concessionario/esattore,
della cartella esattoriale entro cinque anni dalla notifica del
verbale.
Questa procedura comporta inoltre l'addebito delle maggiorazioni
previste dalla legge 689/81 (una sanzione calcolata semestralmente fino
alla consegna del ruolo all'esattore) nonche' parte dei compensi
dell'esattore e dei diritti
di notifica della cartella.
Se si continuasse a non pagare, oltre a rischiare le procedure esecutive
previste dalla legge (dal fermo dell'auto al pignoramento od
addirittura all'ipoteca sulla casa, a seconda dei casi), si subirebbe
l'addebito di ulteriori spese e sanzioni e degli interessi di mora.
Avverso la cartella esattoriale puo’ essere proposta opposizione al
giudice di pace entro 30 giorni, ma solo per i vizi concernenti la
cartella stessa e la sua notifica, nonche' la notifica del provvedimento
originale (verbale).
CHI DEVE PAGARE
Le sanzioni gravano principalmente sul conducente, ovvero sull'autore dell'infrazione, che e' quindi l'obbligato principale. Solo pero' responsabili solidalmente, rispetto al pagamento (ovvero alla sanzione pecuniaria):
- il proprietario del veicolo o -al suo posto- l'usufruttuario o
l'acquirente con patto di riservato dominio, a meno che non provi che la
circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta';
- la societa' di noleggio che ha eventualmente affittato il veicolo;
- Il titolare del contrassegno di identificazione nel caso di
ciclomotori (se il conducente e' minorenne e' responsabile in solido
anche chi esercita su questi la "potestà" );
- chi ha autorita' o compiti di vigilanza su una persona capace di
intendere e volere, qualora quest'ultima commetta l'infrazione, salvo il
caso in cui provi di non aver potuto impedire il fatto;
- l'amministratore, l'imprenditore, il titolare dell'impresa o
associazione il cui dipendente o rappresentante ha commesso
l'infrazione.
Se uno dei soggetti di cui sopra paga la sanzione libera l'obbligato
principale da tale obbligo, ma puo' ovviamente rivalersi su di lui per
ottenere un rimborso.
Nei casi di solidarieta' l'amministrazione
puo' scegliere su quale dei debitori rifarsi in caso di mancato
pagamento, con l'attivazione della procedura di riscossione coattiva.
Nota importante: il principio di solidarieta' vale solo per la
sanzione principale, quella pecuniaria. Le sanzioni accessorie
(sospensione della patente, decurtazione punti, etc.) sono infatti
strettamente personali ed applicabili solo all'effettivo conducente, nel
caso in cui questi venga individuato. E' bene a tal proposito sapere
che in tutti i casi in cui il fermo non avviene, ovvero quando il
conducente non e' immediatamente identificato, il verbale viene
recapitato al proprietario del veicolo il quale e' obbligato a
comunicare i dati del conducente entro 60 giorni, pena l'applicabilita'
di una sanzione ulteriore variabile da 284 a 1.133 euro (aggiornato al
1/1/2013).
Il soggetto a cui viene notificato il verbale deve in ogni caso essere
messo al corrente dell'obbligo di cui sopra con con un avviso riportato
sul verbale.
COME SI PAGA
Le modalita' di pagamento prevedono la possibilita' di
pagare presso l'ufficio accertatore, in contanti, oppure con bollettino
di c/c postale.
Le modalita' di pagamento sono in ogni caso precisate sul verbale.
NOTE IMPORTANTI
Pagamento con la riduzione del 30%
Pagando entro cinque giorni dalla notifica del verbale (dalla data di
contestazione immediata o di notifica differita dello stesso, a seconda
del caso) e' possibile usufruire di una riduzione del 30%. La riduzione
e' applicata alle sanzioni per le quali e' previsto il pagamento in
misura ridotta e si applica sul minimo edittale riportato sul verbale.
Sono escluse le multe a cui e' associata la confisca del veicolo e/o la
sospensione della patente di guida. Sul verbale devono esserci tutte le
informazioni, anche relative alla riduzione.
Se il pagamento con la riduzione avviene in ritardo (dopo i 5 giorni),
e' possibile integrarlo con la differenza rispetto all'intero entro il
sessantesimo giorno dalla notifica del verbale. Se non si procede il
debito sara' iscritto a ruolo con emissione di cartella esattoriale e la
cifra pagata sara' considerata come acconto sul dovuto.
Conteggio del termine di pagamento
In caso di contestazione immediata, il conteggio parte dal giorno
successivo alla stessa. Nei casi di contestazione differita, i piu'
comuni, il termine decorre da quando in verbale viene notificato via
posta o via messo comunale.
Il termine che scade in giorno festivo slitta al primo giorno feriale successivo.
Se c'e' una giacenza postale (per destinatario assente), il
termine decorre dall'undicesimo giorno dall'invio del CAD (comunicazione
di avvenuto deposito), a meno che il destinatario non ritiri l'atto
prima. In caso di giacenza con affissione alla casa comunale, il termine
decorre dopo 10 giorni dall'invio della raccomandata di avviso, o dalla
data di ritiro se precedente.
Pagamento a rate
In casi particolari le multe possono essere pagate a rate.
Potranno chiedere il pagamento a
rate coloro che versano in condizioni economiche disagiate (reddito
familiare imponibile non superiore a 10.628,16 euro) per verbali
(singoli, anche se riferiti a piu' infrazioni) di importo superiore a
200 euro, con queste modalita':
- 12 rate se il verbale non supera i 2.000 euro,
- 24 rate se l'importo del verbale e' tra 2.000 e 5.000 euro
- 60 rate se il verbale supera 5.000 euro.
Sull'importo rateizzato vengono aggiunti gli interessi. L'importo minimo di ogni rata e' 100 euro.
La richiesta di rateizzazione dovra' essere presentata entro 30 giorni
dalla data di notifica del verbale -o dalla data di contestazione
immediata- all'organo accertatore nonche' al Sindaco
Entro 90 giorni tale organo decidera' se concedere la rateizzazione
notificando la risposta al richiedente. Se questo lasso di tempo passa
senza che l'organo si pronunci, la richiesta si intende respinta.
In caso di accettazione si deve fare attenzione ad eseguire con
puntualita' tutti i pagamenti. Se infatti non viene pagata la prima rata
o, successivamente, due rate, il beneficio della rateizzazione decade e
la multa raddoppia.
In caso di rigetto la multa deve essere pagata per intero, nel suo
importo originario, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso. In
alternativa, entro gli stessi 30 giorni ci si puo' opporre al rigetto
con ricorso davanti al giudice di pace.
Da sapere, inoltre:
- se chi deve pagare vive in famiglia viene considerato il reddito
dell'intera famiglia, e il limite a cui riferirsi aumenta di 1.032,91
per ognuno dei familiari conviventi;
- la presentazione della richiesta di rateizzazione impedisce la
contestazione della multa presso il Prefetto o il Giudice di pace.
Pagamento insufficiente o ritardato
Il pagamento di una multa insufficiente o ritardato, pur di un solo euro
o di un solo giorno, e' assimilato -ai fini sanzionatori gia' detti- al
mancato pagamento. A cio' quindi segue iscrizione a ruolo ed emissione
della cartella esattoriale, dove all'importo totale dovuto viene
decurtata la somma gia' pagat che viene considerata un semplice
"acconto". In sostanza, in questi casi viene comunque addebitata la
meta' del massimo della sanzione relativa a quell'infrazione (in molti
casi corrispondente proprio con l'importo della sanzione originaria),
con aggiunta delle sanzioni semestrali, diritti di notifica, etc.