Circoli Privati: somministrazione alimenti e bevande destinate ai soci - SCIA
Un circolo assume la figura giuridica della libera associazione non riconosciuta (priva, cioè, del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell’ordinamento giuridico).
Il circolo si caratterizza come organizzazione stabile creata da un gruppo di cittadini per il perseguimento in comune di uno scopo ideale e non lucrativo. La vita interna del circolo è regolata esclusivamente dalla volontà degli associati.
L’associazione, come organizzazione collettiva, che, pur non essendo sottoposta al controllo dello Stato, trova tutela e disciplina sia nella Costituzione (art. 2, 9 e 18), che nel Codice Civile (Artt.36, 37, e 38).
Quando nel circolo è previsto un servizio di somministrazione di alimenti e bevande diventa applicabile il DPR 235/2001.
CHI
Il Circolo nel quale è previsto un servizio di somministrazione di alimenti e bevande che deve essere esclusivamente rivolta ai soci.
COME
Per iniziare un’attività di somministrazione che deve essere diretta esclusivamente ai soci, occorre presentare al Comune una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) – in duplice copia.
La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni e dalle asseverazioni di tecnici abilitati inerenti il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti e presupposti di legge richiesti per l’esercizio dell’attività.
Il Presidente pro tempore, deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge in merito ai requisiti morali. Nel caso in cui la gestione della somministrazione all’interno del Circolo sia affidata ad un soggetto esterno questi deve possedere, uno dei requisiti professionali previsti per l’ attività di somministrazione medesima (ved. la scheda pubblici esercizi)
Sempre in caso di esercizio di somministrazione, occorre presentare, direttamente all’ASL di competenza, una NOTIFICA sanitaria, corredata di planimetrie quotate in scala 1:100
QUANDO
La presentazione della SCIA costituisce titolo necessario per intraprendere con decorrenza immediata l’esercizio dell’attività.
COSTO
Nessun costo previsto
TERMINE DEL PROCEDIMENTO
Il Comune dispone di sessanta giorni, dalla data di presentazione della SCIA, per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi della stessa, salvo che l'interessato, ove sia possibile, provveda a conformare l'attività alla normativa vigente entro un termine, non inferiore a trenta giorni. Il Comune, tuttavia, ha la facoltà di assumere provvedimenti inibitori in autotutela con effetto immediato e può, altresì, adottare sempre ed in ogni tempo provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività in caso di dichiarazioni o attestazioni mendaci da parte degli interessati, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i profili di natura penale
DOVE RIVOLGERSI
Polizia Amministrativa – piano terra. Referente: Ghiglietti Cinzia
Tel. 0125-636644 E-Mail vigili@comune.strambino.to.it
Orari: martedì 8,30-12,30 giovedì 8,30-12,30 e 14,30-17,30