Addizionale Comunale all'IRPEF

L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo (determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta) l'aliquota stabilita dal Comune ed e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'addizionale e' dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed e' versata unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L’acconto è stabilito nella misura del 30% applicando le aliquote al reddito imponibile dell’anno precedente, aliquota assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio.

Per i redditi di lavoro dipendente l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti d’imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto
delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Il versamento dell’addizionale comunale all’Irpef è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune.