Assegno di maternità

 

L’assegno di maternità è un assegno di importo variabile a seconda dei redditi ed il numero di figli nati, concesso dal Comune ed erogato dall’INPS, a tutte le madri che non beneficiano del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità per i figli nati o entrati in famiglia (affidamenti preadottivi o adozioni senza preaffidamento).

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/chiblu.jpgCHI

L'assegno di maternità può essere richiesto solo dalla madre del bambino/a:

- residente nel Comune di Strambino;

- cittadina italiana o comunitaria o extracomunitarie titolari dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria o extracomunitarie titolari di permesso di soggiorno ( ad esclusione di quelli non espressamente previsti dalla circolare di ANCI del 20/01/15, a cui si rimanda per approfondimenti)

- che non beneficia  di nessuna indennità di maternità nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro o che percepisce un'indennità inferiore all'importo del contributo stesso, come previsto ai sensi dell'art. 74 D.lgs. 151/2011

- con valore ISEE per le nascite, ingresso in famiglia per le adozioni o per affidamento preadottivo avvenute nell'anno 2024 inferiore o pari a euro 20.221,13

- titolare  di un conto corrente bancario/postale o di un libretto postale.

 Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:

  • in caso di madre minore di età(come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
  • in caso di decesso della madre del neonato(o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
  • in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
  • in caso di separazione legale tra i coniugi, dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
  • nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
  • in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica

N.B. Qualora la madre abbia lavorato prima della nascita del bambino potrebbe essere in possesso dei requisiti per richiedere, in alternativa all’assegno di maternità concesso con provvedimento del Comune, l’assegno dell’INPS (di importo superiore) direttamente presso la sede INPS di Ivrea, P.zza Lamarmora, n. 15.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/comeblu.jpgCOME

Per l’ottenimento dell’assegno, è necessario presentare:

  1. modulo di domanda
  2. copia della carta di identità in corso di validità
  3. copia della certificazione ISEE in corso di validità o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva unica
  4. codice IBAN di un conto corrente bancario/postale o di un libretto postale di cui si è titolari

Il Servizio Amministrativo, ricevuta l’istanza, procede all’istruttoria della pratica, che si conclude con la concessione dell’assegno e l’inoltro dei dati all’Inps per l’erogazione, ovvero con il rigetto motivato dell’istanza, previo adozione di atto amministrativo.

A seguito della concessione , l’assegno viene erogato in una unica soluzione da parte dell’INPS. L'assegno  per l'anno 2024 ammonta ad € 2.020,85

 

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/quandoblu.jpgQUANDO

La richiesta, deve essere presentata entro sei mesi dalla data del parto o dall’entrata effettiva del minore nel nucleo.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/costo blu.jpg COSTO

Il servizio non prevede costi.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/termine.jpg TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/90 si fissa in 30 giorni il termine massimo entro il quale concludere il procedimento avviato con la presentazione della domanda regolarmente compilata e corredata della necessaria documentazione. Tale termine si intende raddoppiato qualora risultino necessarie integrazioni documentali, da richiedere all’interessato con raccomandata. In caso di rigetto si applica l’art. 10-bis della legge 241/90.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/doveblu.jpg DOVE RIVOLGERSI

Servizio Amministrativo - 3° piano     Referente:  Bregolato Damiana   

Telefono: 0125/ 636 607 Fax 0125/636 641 Mail: scuole@comune.strambino.to.it

Orari: Martedì 8,30-12,30    Giovedì 8,30-12,30 e 14,30-17,30

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/documenti scaricabiliblu.jpg DOCUMENTI SCARICABILI