Licenze ascensori

Con D.P.R. N. 162 del 30.4.1999 e sue s.m.i. sono state definite le norme per l’attuazione delle direttive 95/16/CE E 2000/42/CE in materia di ascensori e montacarichi.

In particolare l’art.12 stabilisce che la messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, non destinati ad un servizio pubblico di trasporto, è soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/chiblu.jpgCHI

Il proprietario o il suo legale rappresentante.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/comeblu.jpgCOME

La predetta comunicazione in carta libera deve essere presentata al Comune entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto e deve contenere:

a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;

b) la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;

c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s,

d) la copia della dichiarazione di conformità

e) l'indicazione della ditta, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;

f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, unitamente alla dichiarazione di accettazione dell’incarico

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/quandoblu.jpg QUANDO

Entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto.

Entro trenta giorni l’ufficio comunale preposto assegna all'impianto,  un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche ed al Responsabile dell’ufficio tecnico comunale.

Gli organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni, che ne ordina l'immediata sospensione del servizio

Nel caso in cui la verifica periodica abbia originato un verbale negativo, il soggetto che l’ha eseguita, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/costo blu.jpgCOSTO

Nessun costo previsto

tl_files/file_e_immagini/IMMAGINI/icone/doveblu.jpg DOVE RIVOLGERSI

Servizio Tecnico – piano terra.   

E-Mail urbanistica@comune.strambino.to.it

 Orari: martedì 8,30-12,30  giovedì 8,30-12,30 e 14,30-17,30