"Unioni Civili" e "Convivenze di Fatto".

a cura di Comune di Strambino

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 118 del 21 maggio 2016.

Si tratta di una norma importante che regola due istituti sociali distinti – Le Unioni civili e le Convivenze di fatto - riguardanti rispettivamente le unioni tra persone dello stesso sesso il primo (commi da 1 a 35)  ed i rapporti affettivi tra persone dello stesso sesso o di sessi diversi (commi da 36 a 65).

L'Unione civile è definita dalla legge come una "specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, può essere costituita da due persone maggiorenni, dello stesso sesso, mediante una dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni"; impediscono l'unione civile l'esistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o altra unione civile e gli impedimenti già previsti per il matrimonio dal codice civile.  La competenza  è dell'Ufficio di Stato civile, che iscrive, registra, annota e certifica le dichiarazioni relative all'Unione civile.

La Convivenza di fatto, invece, è definita come il rapporto tra "due persone maggiorenni (quindi dello stesso sesso o di sessi diversi) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile"; la stabile convivenza, dice la legge, viene accertata verificando l'iscrizione in anagrafe nello stesso stato di famiglia . La competenza è dell'Anagrafe, che deve anche registrare e certificare  l'eventuale "contratto di convivenza" stipulato dalle parti presso un notaio o avvocato. La legge non ne parla, ma è opportuno che le coppie interessate, in occasione della iscrizione anagrafica, dichiarino, se ricorre il caso,  di costituire una convivenza di fatto, anche al fine di opponibilità ai terzi della Convivenza di fatto senza la necessità di dover, in seguito, adire le vie giudiziarie per ottenerne l'eventuale riconoscimento.

La legge 76/2016 è già efficace e produttiva di effetti dal 5 giugno 2016 per la parte dedicata alle Convivenze di fatto, mentre, per una prima applicazione concreta alle Unioni civili, si è reso necessario un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (144/2016) e un decreto del Ministro dell'Interno sulle procedure applicative dello Stato Civile, entrati in vigore il 29 luglio 2016.  Entro sei mesi dalla pubblicazione della legge dovranno essere adottati uno o più decreti legislativi che armonizzeranno tutta la legislazione nazionale per consentirne l'applicazione anche alle Unioni civili.

Entrambe le nuove formazioni sociali attribuiscono alle parti che le costituicono diritti  e doveri reciproci e nei confronti della società in generale.

Trattandosi di formazioni sociali nuove,  è naturale aspettarsi un periodo di adattamento delle modalità applicative in seguito agli aggiustamenti che, come sempre in presenza di novità così rilevanti, il legislatore, la dottrina e la giurisprudenza suggeriranno.

Per approfondimenti, sul sito del Comune sono pubblicate le schede di procedimento "Convivenze di fatto" e “Unioni Civili”.

L'Ufficio Anagrafe è a disposizione di coloro che volessero maggiori informazioni.

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