Bando per richiedere la riduzione della TARI 2018

a cura di Ufficio Segreteria

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficare della riduzione tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
· Avere la residenza nel Comune di Strambino

· Essere persone fisiche intestatarie ai fini Tari di un’utenza domestica

· Essere in regola con i pagamenti alla data di presentazione della domanda per il presente bando, del Tributo per lo smaltimento e la raccolta rifiuti degli anni precedenti

· Essere in una delle seguenti situazioni:

o Nuclei familiari con reddito zero in cui tutti i componenti sono senza occupazione (o con reddito particolarmente irrisorio da essere equiparato a zero) e con almeno un figlio minore

o Nuclei familiari con reddito zero in cui tutti i componenti sono senza occupazione (o con reddito particolarmente irrisorio da essere equiparato a zero) senza figli minori

o Nuclei familiari in cui l’unica fonte di reddito è una sola pensione sociale o di invalidità civile

o Nuclei familiari in cui l’unica fonte di reddito è da cassa integrazione

 

DOMANDA DI RIDUZIONE – MODELLO, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le domande di riduzione dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato al presente bando (all.1) ed allegando copia del documento di identità del richiedente e documentazione che attesti la situazione reddituale. 

Le domande dovranno pervenire al Comune di Strambino entro il termine perentorio del 31.12.2018, pena l’esclusione.


La consegna delle domande potrà avvenire con le seguenti modalità:

- A mano, esclusivamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Strambino, Piazza Municipio 1 (lun-mer-ven 9,30-12,30/mar 8,30-12,30/giov 8,30-12,30 e 14,30-17,30) 
- Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.strambino@legalmail.it allegando il modulo di domanda debitamente compilato, completo di tutti gli allegati
- Tramite raccomandata A.R. da inviarsi al Comune di Strambino, Piazza Municipio 1 – 10019 STRAMBINO (TO)


MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DELLA RIDUZIONE

La riduzione viene accordata nella seguente misura:
· Nuclei familiari con reddito zero in cui tutti i componenti sono senza occupazione (o con reddito particolarmente irrisorio da essere equiparato a zero) e con almeno un figlio minore – riduzione del 100% della parte variabile della tariffa
· Nuclei familiari con reddito zero in cui tutti i componenti sono senza occupazione (o con reddito particolarmente irrisorio da essere equiparato a zero) senza figli minori – riduzione del 70% della parte variabile della tariffa
· Nuclei familiari in cui l’unica fonte di reddito è una sola pensione sociale o di invalidità civile – riduzione del 50% della parte variabile della tariffa
· Nuclei familiari in cui l’unica fonte di reddito è da cassa integrazione – riduzione del 30% della parte variabile della tariffa

Le agevolazioni di cui sopra vengano applicate ai diversi scaglioni con progressività, esaurendo le risorse del primo scaglione prima di assegnare il beneficio allo scaglione successivo. Qualora le risorse disponibili per uno scaglione siano insufficienti a soddisfare tutte le richieste, l’importo della riduzione spettante verrà riproporzionato al fine di esaurire tutti i fondi disponibili.

Per i soggetti che concorrono al presente bando la scadenza per il pagamento della TARI 2018 viene differita al 31 gennaio 2019, con l’avvertenza che l’inadempienza comporterà la perdita del beneficio e la riscossione coattiva dell’ importo originario (senza riduzione) con applicazione della sanzione per omesso/tardivo versamento e degli interessi di mora;


VERIFICHE E CONTROLLI – REVOCA DEL CONTRIBUTO

L’Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre i dati contenuti nella domanda di riduzione a verifiche circa la loro regolarità.
L’Amministrazione Comunale potrà revocare l’intera riduzione concessa o parte di essa nel caso in cui dall’attività di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione. In tal caso il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, e sarà sottoposto alle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.

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