Dal 20 novembre 2017 devono essere rimossi tutti gli apparecchi da gioco vicini ai luoghi sensibili

a cura di Comune di Strambino

Si rammenta a tutti i titolari di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati e di locali pubblici o aperti al pubblico detentori di apparecchi da gioco regolamentati dall’articolo 110 del TULPS che il 20 novembre SALVO PROROGA scadono i 18 mesi concessi dall’articolo 13 della Legge Regionale 9 del 2 maggio 2016 - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico per rispettare la distanza (misurata in base al percorso pedonale più breve) di 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili.

Da tale data è infatti vietata per le attività sopra sottolineate, la collocazione di apparecchi da gioco dell’articolo 110 TULPS a una distanza inferiore di 500 metri dai luoghi sensibili elencati all’articolo 5 della LR 9 citata che sono:

  1. a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
  2. b) i centri di formazione per giovani e adulti;
  3. c) i luoghi di culto;
  4. d) gli impianti sportivi;
  5. e) gli ospedali, le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
  6. f) le strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
  7. g) gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
  8. h) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
  9. i) i movicentro e le stazioni ferroviarie.

Gli esercenti i cui locali rientrano nell’applicazione della norma dovranno rimuovere tutti gli apparecchi attivati nei propri locali entro la data indicata.

La violazione delle disposizioni in esame è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo apparecchio mediante sigilli.

 

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