Regolamento Raccolta rifiuti urbani

E' il regolamento che disciplina il servizio relativo allo smaltimento ed alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

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Articolo 1

Oggetto del Regolamento – Principi generali

  1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:
    1. del servizio relativo allo smaltimento ed alla raccolta dei rifiuti solidi urbani interni
    2. del servizio di nettezza urbana così come previsto dal:
      • Capo III del decreto Legislativo 15.11.1993 n.507
      • Decreto legislativo 5.12.1997 n.22 – Legge Regionale 4.3.2003 n.2
      • La Legge Comunitaria 24.4.1998 n.128 e loro s.m.i.
  2. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, deve:
    1. essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
    2. ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
    3. garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
    4. garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione dei servizio ai sensi della normativa vigente.

    L'intera gestione dei Rifiuti è effettuata con differenziazione spinta dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
    1. evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
    2. determinare le modalità dei servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciciare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
    3. tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;
    4. promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere i rifiuti separati in Iussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche

    Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato con l'obiettivo di:
    1. diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
    2. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno, in altre parole frazioni di RU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciciaggio di risorse, riducendo la quantità di Rifiuti Urbani da inviare allo smaltimento;
    3. incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi;
    4. adeguare il servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica;
    5. migliorare la raccolta dei rifiuti pericolosi urbani (batterie e pile, prodotti farmaceutici, ecc.);
    6. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
    7. contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.
  3. Il presente regolamento è redatto secondo i principi ispiratori della legge 212-2000.


Articolo 2

Assunzione del servizio in economia

  1. Tutti i servizi dei rifiuti solidi urbani interni vengono assunti direttamente dal Comune che li espleta mediante affidamento alla S.p.A. “Canavesana Servizi” di Ivrea specializzata nel settore per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto.


Articolo 3

Tutela igienico-sanitaria del servizio

  1. Il gestore del servizio adotta tutti gli accorgimenti atti a garantire, ove necessario, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti sotto il profilo igienico-sanitario.


Articolo 4

Obblighi dei produttori di rifiuti

  1. Tutti i produttori di Rifiuti Urbani, siano essi Domestici o Assimilati, sono utenti dei Servizio Comunale espletato dall'Ente Gestore e pertanto soggetti alla relativa Tassa o Tariffa, salve le eccezioni previste dallo stesso Regolamento.
  2. l Rifiuti Urbani, Domestici o Assimilati devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento dei conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori.
  3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera dei produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dall'Ente gestore.
  4. Il conferimento in contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:
    1. devono essere chiusi gli sportelli o coperchi dei contenitori, dopo l'uso;
    2. gli imballaggi voluminosi, devono essere preventivamente ridotti di volume;
    3. nel caso di raccolta su appuntamento, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dall'Ente gestore , in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
    4. nel caso di conferimento dei rifiuti in sacchi, questi devono essere ben chiusi, in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
    5. i rifiuti indifferenziati dovranno essere introdotti nei cassonetti condominiali in sacchi ben chiusi, in modo da evitare l'imbrattamento dei cassonetti e la produzione di odori molesti;
    6. il deposito dei sacchi contenenti i rifiuti indifferenziati ed il deposito dei contenitori della carta
      deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza dei mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare elo pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti;
    7. mantenimento in buone condizioni igieniche dei contenitori consegnati.
  5. Ciascuna "frazione" di Rifiuto dovrà essere conferita "solo" nel contenitore ad essa predisposto.
  6. E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le Raccolte Differenziate.
  7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui all'art.5., comma 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabìle a titolo di dolo o colpa. Il Dirigente preposto dei Comune dispone con propria ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
  8. Il Responsabile dei Servizio dei Comune può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma dei presente Regolamento.


Articolo 5

Divieti per i produttori di rifiuti

  1. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.
  2. E' inoltre vietato:
    1. esporre sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica fuori dei giorni e delle ore precisati negli orari dei servizio di raccolta, nelle zone in cui il servizio viene effettuato a domicilio;
    2. esporre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto dall'Ente gestore;
    3. danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;
    4. spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
    5. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolino il servizio stesso;
    6. conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
    7. introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;
    8. smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D. Lgs. n.22/97;
    9. conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione dei servizio;
    10. imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
    11. abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;
    12. deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta elo dei contenitori appositamente istituiti;
  3. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
  4. E' vietato conferire, mescolati agli altri "flussi" sia in contenitori sia in sacchi: Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani, Sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possono arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto (compattatori) oltre a costituire un pericolo per la salute dei personale addetto.
  5. E’ vietato l’autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite combustione.


Articolo 6

Modalità della raccolta dei rifiuti urbani

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonchè la raccolta delle frazioni di rifiuti differenziabili sarano effettuate per conto del Comune di Strambino dalla Società canavesana Servizi SpA con le modalità di seguito elencate:

  • RIFIUTI ORGANICI
    1. Nelle frazioni ( Cerone, Realizio, Crotte e Carrone) e nei nuclei minori il servizio prevede:
      1. l’autosmaltimento attraverso l’autocompostaggio o compostaggio domestico di tutti i rifiuti organici attraverso l’utilizzazione di una compostiera fornita in comodato d’uso a tutte le utenze che ne faranno richiesta, oppure con i sistemi tradizionali in uso (cumulo, concimaia). Tale modalità potrà essere estesa ad aree omogenee del capoluogo.
      2. Per le utenze che non effettuano l’autosmaltimento degli organici la raccolta verrà effettuata come al successivo punto 2.
    2. Per le restanti zone la raccolta sarà effettuata con il sistema cosiddetto di internalizzazione, ovvero attraverso il conferimento di detti rifiuti in appositi cassonetti stradali ( di colore marrone).
  • RIFIUTI DIFFERENZIATI
    1. carta e cartone prelievo una volta la settimana mediante esposizione su strada, all'altezza dei proprio numero civico di cassonetti o cestini
    2. vetro e alluminio conferimento nelle campane del vetro e dell'alluminio
    3. plastica e polistirolo conferimento nei cassonetti della plastica
    4. pile con contenitori in dotazione a tutte le utenze commerciali che vendono pile
    5. farmaci con contenitori in dotazioni agli ambulatori medici e farmacia
    6. rifiuti ingombranti utilizzo delle stazioni di conferimento e mediante chiamata al numero verde
    7. indumenti utilizzo di appositi cassoni con raccolta periodica.
  • RIFIUTI INDIFFERENZIATI
    prelievo una volta la settimana mediante:
    1. esposizione dei sacchi dati in dotazione agli utenti;
    2. esposizione di cassonetti, limitatamente ai casi in cui vi siano piu' di 10 abitanti allo stesso numero civico.
      I rifiuti igienici (pannolini – pannolon) possono essere conferiti negli appositi cassonetti con chiave che verra' consegnata agli utenti che ne facciano richiesta


Articolo 7

Modalità operative di svolgimento del servizio per le utenze non domestiche (Commerciali, industriali o relative ad Enti)

  1. Per le utenze non domestiche sono previste modalità specifiche secondo il tipo e l'ubicazione dell'utenza, indipendentemente dalla tipologia di rifiuto (carta, cartone, vetro, alluminio, plastica, organico e indifferenziato).
  2. Ogni utenza, in rapporto alle proprie necessità, verrà fornita apposita attrezzatura che dovrà tenere su suolo privato ed esporre nei giorni di raccolta.


Articolo 8

Contenitori in punti specifici

  1. Il Comune provvederà ad individuare se ritenuti necessari, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui l'Ente Gestore collocherà periodicamente e per la durata di un solo giorno (iniziando dalla sera dei giorno precedente) dei contenitori di sufficiente capacità in occasione di mercati periodici (con esclusione dei mercato settimanale), fiere, e manifestazioni.


Articolo 9

Conferimento dei "Rifiuti Omogenei”

  1. E' obbligatorio il conferimento separato negli appositi contenitori (o luoghi) situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche dei seguenti rifiuti con le modalità specìficate:
    1. CARTA E CARTONE:
      giornali, riviste, opuscoli, giornalini, libri, quaderni, block notes, modulistica, buste, cartoline, cartoncini, fotocopie, volantini, carta da pacchi, sacchetti di carta, cartoccio (tetrapak) contenente latte fresco (contenitore privo di alluminio), scatole in cartoncino (zucchero, pasta, riso, maionese)
    2. VETRO E ALLUMINIO:
      Contenitori, vasetti, vasi, barattoli e bottiglie in vetro.
      Altro vetro utilizzato come bicchieri, vasi, caraffe.
      Lattine in alluminio (marchio Al)
      Contenitori/bombolette (vuote) di alcuni tipi di alimenti e lacche con marchio Al
      Pellicole in alluminio
    3. PLASTICA E POLISTIROLO
      Contenitori (bottiglie per acqua, bevande, saponi, prodotti per l’igiene della casa e della persona) in plastica
      Contenitori per alimenti in plastica (per biscotti, dolci, pasta fresca)
      Contenitori come buste e sacchetti che contengono alimenti (grissini, patatine, caramelle, biscotti, dolci, pan carrè, plastica)
      Contenitori vaschette per alimenti
      Reti per frutta e verdura
      Imballaggi esterni (confezioni in plastica che contengono più cose come ad esempio le bottiglie, la carta igienica)
      Pellicole o film per imballaggio esterno.
      Tutti gli imballaggi e contenitori etichettati con marchio PET – PP – PE
      Cassette in plastica di prodotti ortofrutticoli
      Barattoli per alimenti in polvere
      Scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento
    4. ORGANICO (compostiera o contenitore stradale:
      Tutti gli avanzi di cibo in genere
      Fondi di caffè, tè, gusci d’uovo
      Noccioli della frutta, residui di fiori
      Tappi di sughero
      Carta assorbente da cucina, tovaglie e tovaglioli di carta
      Tutto quello che si ottiene in natura e che si decompone in breve tempo


Articolo 10

Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi

  1. E’ tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.


Articolo 11

Conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

  1. Il Conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli, rimanendo a carico dei Produttore/Utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.

 

Articolo 12

Conferimento dei rifiuti cimiteriali

  1. l rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno dei cimitero.
  2. l rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni ai sensi dei D.P.R. n' 254 dei 15/0712003 e nel rispetto dei regolamento di polizia mortuaria.
  3. l rifiuti quali i resti lignei e i resti di indumenti dei feretro, devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica, in impianto idoneo.


Articolo 13

Conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani

  1. E' vietata l'immissione di Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani nel circuito di gestione dei rifiuti urbani.
  2. Il produttore o detentore dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani ha l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani e Assimilati.
  3. l Rifiuti Speciali non Assimilati agli urbani devono essere conferiti dal detentore a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento, oppure essere autosmaltiti, secondo normativa vigente.


Articolo 14

Estensione territoriale della raccolta

  1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro dei territorio Comunale . Entro tale perimetro l'utenza dei servizio è obbligatoria. Successivamente all'approvazione dei presente Regolamento, tale estensione territoriale può essere aggiornata o modificata solo con ordinanza sindacale.
  2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
  3. L'Ente Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione dei Servizio di Raccolta Differenziata favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione e il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art.24 dei D. Lgs.22/97.
  4. Gli orari e le frequenze di raccolta sono definiti tra Comune ed Ente Gestore.


Articolo 15

Raccolta porta a porta

  1. La Ditta raccoglitrice passerà "porta a porta" provvedendo alla raccolta dei sacchi o allo svuotamento dei contenitori. Questi verranno collocati, a cura dell’utente,nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o dei condominio negli spazi appositamente indicati dagli uffici competenti.
  2. Previo accordo con gli uffici competenti la ditta raccoglitrice si asterrà dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi, in tali casi saranno concordati opportuni messaggi scritti da lasciare agli utenti.
  3. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità dei punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.


Articolo 16

Raccolta dei rifiuti cimiteriali

  1. l contenitori posizionati nei Cimiteri Comunali dovranno essere svuotati con frequenza tale da impedire il formarsi di odori dovuti al materiale principalmente vegetale e quindi putrescibile ivi contenuto.
  2. Nelle festività e in particolari ricorrenze in cui si verificasse un aumento della produzione di tali rifiuti verranno intensificati i passaggi in modo da prevenire il traboccamento dei contenitori ed il formarsi di mucchi di fiori e verde in genere attorno ad essi.


Articolo 17

Raccolta dei rifiuti nel mercati comunali

  1. Si dovrà predisporre un servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti del mercato settimanale con modalità che verranno individuate di concerto tra il Comune e l’Ente gestore ed attuate mediante ordinanza sindacale.
  2. l concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti, in contenitori predisposti e gestiti dall'Ente Gestore o accatastati per la raccolta, nel rispetto, comunque, della differenziazione dei rifiuti.
  3. Il Conferimento dei Rifiuti nei contenitori o accatastati dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento.


Articolo 18

Trasporto

  1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
  2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie e sicurezza sul lavoro. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà inoltre, essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge
  3. l veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme dei Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio Comunale.


Articolo 19

Destinazione dei rifiuti

l materiali raccolti verranno trasportati a cura dei gestore dei servizio presso impianti destinati al recupero o al trattamento.


Articolo 20

Posizionamento e cura dei cestini portarifiuti

  1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, il Comune installa appositi cestini.
  2. E' vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.


Articolo 21

Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti

  1. l gestori di esercizi pubblici quali caffè, ristoranti e simili, che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori provvedendo, quando colmi, al loro svuotamento, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'Ente Gestore.
  2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. All'orario di chiusura l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.
  3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.


Articolo 22

Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

  1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, anche senza finalità di lucro, su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare.
  2. Dovranno essere disponibili tutti i necessari contenitori ed al termine di dette manifestazioni, e comunque ogni giorno, dovrà essere garantito l'immediato sgombero dei rifiuti e lo spazzamento delle aree occupate.

 

Articolo 23

Attività di volantinaggio

Sono vietati il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico.


Articolo 24

Attività di carico e scarico di merci e materiali

  1. Chi effettua operazioni dì carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima senza lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere.
  2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia suddetta.
  3. Se neppure il destinatario provvede, la pulizia è effettuata dall'Ente Gestore, con la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dì legge e dei presente Regolamento.


Articolo 25

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o aree pubbliche o di uso pubblico, compresi gli spazi verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.


Articolo 26

Pulizia presso cantieri

  1. l proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico,confinanti con le suddette cave e cantieri.
  2. Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.
  3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.


Articolo 27

Rifiuti inerti

Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di Il categoria tipo A o presso impianto di recupero valorizzazione inerti.


Articolo 28

Vigilanza e Sanzioni

Premesso che, attraverso gli Organi di Polizia Municipale, il Comune di Strambino effettuerà controlli di competenza in materia di tutela ambientale, fatte salve le sanzioni di natura penale o amministrativa che detti controlli afferiscano tanto alle disposizioni di Leggi dello Stato o della Regione e alle disposizioni dell’Ente Provinciale, quanto alle disposizioni che sono contenute nei regolamenti comunali ovvero, in ordinanze emesse dai competenti dell’Amministrazione Locale, si stabilisce che:

Il servizio di raccolta rifiuti deve avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in vigore.

Avverso i trasgressori sarà applicata, previo accertamento delle infrazioni commesse, la sanzione amministrativa pecuniaria relativa alle seguenti violazioni:

 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
Descrizione Minimo € Massimo €
mancata chiusura sportelli e coperchi dei contenitori 25,00 150,00
Mancata riduzione volumetrica degli imballaggi voluminosi 25,00 150,00
Conferimenti in sacchi non chiusi 25,00 150,00
Mancato mantenimento in buone condizioni igieniche dei contenitori 25,00 150,00
Conferimento di rifiuti oggetto della raccolta differenziata sulle aree del territorio comunale o nei pubblici mercati 25,00 300,00
Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta del servizio porta a porta 25,00 150,00
Danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti 25,00 300,00
Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti 25,00 150,00
Conferire materiali accesi o non completamente spenti 50,00 300,00
Conferire rifiuti speciali non assimilati 50,00 300,00
Imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti(bucce,carta, gomme da masticare, escrementi di animali,etc.) 25,00 300,00
Conferire mescolati ad altri flussi, RUP,RI sostanze liquide, materiali che possono arrecare danno i mezzi di raccolta e trasporto o costituire pericolo per il personale addetto 50,00 300,00
Mancata pulizie aree utilizzate per carico e scarico 50,00 300,00
Mancata pulizia dei cantieri edili o simili 50,00 300,00
Incenerimento dei rifiuti di qualsiasi tipo 50,00 300,00

 

E’ fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un “fare specifico”, attivabili, anche d’ufficio, con clausola esecutoria.

Rimane, altresì, impregiudicata l’applicazione da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (art. 650 C.P.), relative alle ordinanze urgenti e contingibili.

Alle violazioni per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 27 come introdotto dall’art. 16 della legge 16.01.2003, n. 3, che prevede il pagamento da euro 25,00 a euro 500,00.

La violazione è accertata mediante processo verbale che contiene elementi essenziali:

  1. data e ora dell’accertamento
  2. generalità e qualifica del verbalizzatore
  3. generalità dell’autore della violazione ed eventuali obbligati in solido
  4. descrizione dettagliata del fatto
  5. indicazione delle norme che si ritengono violate
  6. avvenuta contestazione della violazione ovvero i motivi della mancata contestazione
  7. eventuali dichiarazioni del contravventore
  8. l’importo dovuto
  9. l’autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore
  10. la firma del verbalizzante e del/i soggetto/i cui la violazione viene contestata

Il verbale è sottoscritto per ricevuta del soggetto nei cui confronti è stata effettuata la contestazione, qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere o di ricevere copia ne viene dato atto in calce.

Se il pagamento non risulta effettuato, sarà trasmesso al Comune l’originale del verbale e la prova della contestazione o motivazione per il successivo seguito.

Saranno applicabili i termini previsti dalla legge 24.1.1981, n. 689 per l’emissione delle conseguenti ordinanze/ingiunzioni.

Articolo 29

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione, e verrà trasmesso alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle finanze.

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