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Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF

Questo regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF.

Art.1 - Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento viene adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3), dagli artt.52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l’applicazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell’art.48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall’art.1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall’art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall’art.12 della Legge 13 maggio 1999, n.133 e dall’art.6, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Per la disciplina dell’imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art.2 - Soggetto attivo.

L’addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Strambino, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art.3 - Soggetti passivi.

Sono obbligati al pagamento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Strambino, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art.4 - Criteri di calcolo dell’addizionale.

L’addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all’articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art.5 - Variazioni dell’aliquota.

Per l’anno 2007 l’aliquota è fissata nella misura di 0,6 (zero virgola sei) punti percentuali e diverrà efficace con la pubblicazione del presente regolamento sul sito informatico di cui al decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2002.

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel rispetto della normativa vigente al momento, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt.42 e 47 del D.Lgs. 267/2000. La deliberazione, per produrre i propri effetti, dovrà essere pubblicata sul sopra citato sito informatico entro e non oltre il 30 gennaio dell’anno di riferimento.

In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l’aliquota nella misura vigente nell’anno precedente.

Art 6 - Esenzioni.

Sono esenti dall’applicazione dell’addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad € 11.071,35.

Art.7 - Modalità di versamento.

Il versamento dell’addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell’anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.1, commi 2 e 3 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art.8 - Funzionario responsabile.

Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.9 - Sanzioni e interessi.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art.10 - Efficacia.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell’articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2007.

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