Esenzione dal ticket
Il servizio sanitario e gli enti mutualistici richiedono agli assistiti il versamento di una quota per l’acquisto di certi medicinali e per alcune prestazioni mediche. La normativa vigente prevede l'esenzione dal ticket per determinate patologie o per indigenza.
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Per farsi riconoscere il diritto all'esenzione per patologia, invalidità o trapianto d'organi occorre recarsi presso gli uffici amministrativi del Servizio Distrettuale competente e richiedere un apposito attestato da esibire al Medico di famiglia e all'ASL.
L'esenzione per indigenza viene riconosciuta dal Comune, che rilascia apposito tesserino che dà diritto alle prestazioni gratuite.
Esenzione dai ticket sui farmaci.
Dal 1° gennaio 2008 i cittadini residenti appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo, riferito all’anno precedente, sia inferiore a 36.151,68 euro sono esenti dai ticket regionali sui farmaci, indipendentemente dall’età anagrafica.
Sono esenti anche i disoccupati non in attesa di prima occupazione, gli iscritti alle liste di mobilità e i lavoratori in cassa integrazione.
L’ASL di residenza, sulla base di un'autocertificazione, rilascerà un attestato di esenzione (codice E11) che avrà validità fino al 30 giugno 2009.
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