Edilizia Privata
Cosa occorre sapere prima di costruire, ristrutturare, o effettuare lavori di manutenzione sui fabbricati.
- Da scaricare
La tematica dell'Edilizia Privata è assai ampia e complessa. Per tale motivo ti abbiamo messo a disposizione una breve guida (vedi l'allegato da scaricare "Guida all'Edilizia Privata") con indicazioni utili in merito a:
- Procedure edilizie
- Contributi concessori
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
- Certificato di Agibilità.
PROCEDURE EDILIZIE - INDICAZIONI GENERALI
L'esecuzione di opere di trasformazione urbanistica ed edilizia - nuove costruzioni, ampliamenti modificazioni e demolizioni di costruzioni esistenti, opere di urbanizzazione - deve essere preceduta da un titolo di abilitazione ad operare che può essere, secondo i casi, preventivamente rilasciato dall'amministrazione (permesso di costruire) oppure autocertificato alla stessa dal richiedente (D.I.A. - denuncia di inizio attività).
I richiedenti in alcuni casi possono scegliere fra diversi provvedimenti abilitativi per ottenere il medesimo risultato. Per facilitare l'individuazione del procedimento più appropriato si forniscono nel seguito alcune indicazioni di carattere generale. La materia è semplificata a due sole possibilità: permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività (D.I.A. ).
Interventi senza autorizzazione
Interventi minimi all'interno degli edifici, quali il rifacimento degli impianti elettrici, idrici o del gas, il rifacimento dei pavimenti o del rivestimento delle pareti, la realizzazione di controsoffittature, la sostituzione di porte interne, sono considerati di manutenzione ordinaria: le opere indicate sono libere, ovvero non sono soggette ad alcuna procedura edilizia. Rientrano in questa categoria anche interventi esterni all'edificio quali la pulitura delle facciate, il ripristino di parti di intonaco o del rivestimento, di ringhiere, cornicioni ed anche la sostituzione degli infissi esterni con altri uguali per materiale, forma e dimensioni di quelli esistenti. La loro esecuzione può avvenire senza alcuna forma di autorizzazione preventiva salvo il caso di interventi su edifici vincolati.
Interventi che richiedono Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)
Gli interventi di manutenzione straordinaria quali la demolizione e la ricostruzione di pareti, la realizzazione di servizi igienici anche con le corrispondenti modifiche esterne, la tinteggiatura della facciata su via in centro storico, il rifacimento totale della copertura, la modifica di aperture esistenti, la realizzazione di recinzioni e muri di sostegno, la realizzazione di volumi tecnici, sono sottoposti a denuncia di inizio attività a ai sensi dell’art. 22 del T.U.E.
Interventi più complessi e sistematici rivolti a conservare il
fabbricato esistente assicurandone una migliore funzionalità, e che
possono portare alla realizzazione di unità immobiliari diverse dalle
precedenti, anche con eventuale cambiamento di destinazione d'uso, e
comprendere l'eventuale rinnovo di parti anche strutturali,
appartengono alla categoria del restauro e risanamento conservativo.
Tali interventi sono soggetti ad una delle seguenti procedure:
· denuncia di inizio attività a ai sensi dell’art. 22 del T.U.E. (con
eventuale corresponsione di oneri);
· rilascio di permesso di costruire
Interventi che richiedono il Permesso di Costruire
Interventi più complessi, quali l'ampliamento e la costruzione di un nuovi edifici, sono soggetti al rilascio di permesso di costruire .
Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione
Pertanto sia il permesso di costruire sia alcuni casi della d.i.a.
sono assoggettati al pagamento di un contributo commisurato
all'incidenza delle spese di urbanizzazione, per tutte le destinazioni
d'uso, ed al costo di costruzione dell'opera, dal quale sono escluse le
attività produttive
Il permesso di costruire è invece gratuito per le opere da realizzare
nelle zone agricole ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a
titolo principale.
E' necessario ricordare che tutti gli interventi, se riguardanti
edifici o aree sottoposte a vincolo di tutela storico-architettonica o
ambientale, devono ottenere preventivamente il parere positivo degli
Enti di Tutela ed inoltre che, per tutti gli interventi precedentemente
illustrati ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, gli
interessati devono rivolgersi ad un professionista abilitato alla
progettazione per la redazione della relazione tecnica e/o degli
elaborati progettuali previsti dalla legge.
Attività edilizia libera
Le opere libere, ovvero le opere per le quali gli interventi possono
essere eseguiti senza necessità di titolo abilitativo edilizio sono le
seguenti: Ai sensi dell'art. 6 del Testo Unico dell'Edilizia:
· interventi di manutenzione ordinaria;
· interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
· opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro
edificato.
CONTRIBUTI CONCESSORI
Il rilascio del permesso di costruire comporta in genere la
corresponsione di un contributo concessorio - che comprende gli oneri
di urbanizzazione (primari e secondari) e una quota riferita al costo
di costruzione - stabilito dal Comune in base alle tabelle parametriche
definite dalla Regione.
Gli importi unitari vigenti per il Comune di Strambino sono scaricabili
dal Sito Internet del Comune “Tabelle oneri e costo”.
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)
Il committente, prima dell’inizio dei lavori, è tenuto a trasmettere
al Comune – Sportello unico per l’edilizia – il certificato di
regolarità contribuitiva (DURC) da richiedere alla ditta
appaltatrice.
Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è una
certificazione unificata del regolare versamento di contributi
previdenziali e assistenziali nonché dei premi da parte delle imprese
edili assicurate.
Per i lavori commissionati da privati, il DURC deve essere richiesto
alla Cassa Edile da parte della Ditta appaltatrice.
Ai fini del rilascio del DURC, la Cassa Edile raccoglie le informazioni
necessarie dagli altri Istituti, i quali sono tenuti a fornirle entro
il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale
termine, in mancanza di informazioni o in mancanza di comunicazione
delle cause di sospensione, la Cassa Edile emette ugualmente il
documento.
Non è richiesto il DURC esclusivamente se i lavori vengono appaltati da
Imprese artigiane individuali senza dipendenti, che devono attestare la
loro condizione mediante apposita dichiarazione.
CERTIFICATO DI AGIBILITA’
La procedura per la richiesta del certificato di agibilità è
interamente disciplinata dagli artt. 24-25 del Testo Unico per
l’edilizia (D.P.R. 380/01).
Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza delle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e
degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone
la normativa vigente e viene rilasciato dal dirigente o dal
responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai
seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle
condizioni di cui sopra.
Il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha
presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi
causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.
La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

