Edilizia Privata

Cosa occorre sapere prima di costruire, ristrutturare, o effettuare lavori di manutenzione sui fabbricati.

Da scaricare
FileAttachment Guida all'Edilizia Privata (Microsoft Word Document 41Kb)
FileAttachment Tabelle oneri e costi di urbanizzazione (Microsoft Excel spreadsheet 30Kb)
FormAttachment Modulo domanda rilascio C.D.U. (PDF document 7Kb)
FormAttachment Modulo domanda agibiità (PDF document 33Kb)

La tematica dell'Edilizia Privata è assai ampia e complessa. Per tale motivo ti abbiamo messo a disposizione una breve guida (vedi l'allegato da scaricare "Guida all'Edilizia Privata") con indicazioni utili in merito a:

- Procedure edilizie

- Contributi concessori

- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

- Certificato di Agibilità.

PROCEDURE EDILIZIE - INDICAZIONI GENERALI

L'esecuzione di opere di trasformazione urbanistica ed edilizia - nuove costruzioni, ampliamenti modificazioni e demolizioni di costruzioni esistenti, opere di urbanizzazione - deve essere preceduta da un titolo di abilitazione ad operare che può essere, secondo i casi, preventivamente rilasciato dall'amministrazione (permesso di costruire) oppure autocertificato alla stessa dal richiedente (D.I.A. - denuncia di inizio attività).

I richiedenti in alcuni casi possono scegliere fra diversi provvedimenti abilitativi per ottenere il medesimo risultato. Per facilitare l'individuazione del procedimento più appropriato si forniscono nel seguito alcune indicazioni di carattere generale. La materia è semplificata a due sole possibilità: permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività (D.I.A. ).

Interventi senza autorizzazione

Interventi minimi all'interno degli edifici, quali il rifacimento degli impianti elettrici, idrici o del gas, il rifacimento dei pavimenti o del rivestimento delle pareti, la realizzazione di controsoffittature, la sostituzione di porte interne, sono considerati di manutenzione ordinaria: le opere indicate sono libere, ovvero non sono soggette ad alcuna procedura edilizia. Rientrano in questa categoria anche interventi esterni all'edificio quali la pulitura delle facciate, il ripristino di parti di intonaco o del rivestimento, di ringhiere, cornicioni ed anche la sostituzione degli infissi esterni con altri uguali per materiale, forma e dimensioni di quelli esistenti. La loro esecuzione può avvenire senza alcuna forma di autorizzazione preventiva salvo il caso di interventi su edifici vincolati.

Interventi che richiedono Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)

Gli interventi di manutenzione straordinaria quali la demolizione e la ricostruzione di pareti, la realizzazione di servizi igienici anche con le corrispondenti modifiche esterne, la tinteggiatura della facciata su via in centro storico, il rifacimento totale della copertura, la modifica di aperture esistenti, la realizzazione di recinzioni e muri di sostegno, la realizzazione di volumi tecnici, sono sottoposti a denuncia di inizio attività a ai sensi dell’art. 22 del T.U.E. 

Interventi più complessi e sistematici rivolti a conservare il fabbricato esistente assicurandone una migliore funzionalità, e che possono portare alla realizzazione di unità immobiliari diverse dalle precedenti, anche con eventuale cambiamento di destinazione d'uso, e comprendere l'eventuale rinnovo di parti anche strutturali, appartengono alla categoria del restauro e risanamento conservativo. Tali interventi sono soggetti ad una delle seguenti procedure:
· denuncia di inizio attività a ai sensi dell’art. 22 del T.U.E. (con eventuale corresponsione di oneri);
· rilascio di permesso di costruire

Interventi che richiedono il Permesso di Costruire

Interventi più complessi, quali l'ampliamento e la costruzione di un nuovi edifici, sono soggetti al rilascio di permesso di costruire .

Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione

Pertanto sia il permesso di costruire sia alcuni casi della d.i.a. sono assoggettati al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, per tutte le destinazioni d'uso, ed al costo di costruzione dell'opera, dal quale sono escluse le attività produttive
Il permesso di costruire è invece gratuito per le opere da realizzare nelle zone agricole ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale.
E' necessario ricordare che tutti gli interventi, se riguardanti edifici o aree sottoposte a vincolo di tutela storico-architettonica o ambientale, devono ottenere preventivamente il parere positivo degli Enti di Tutela ed inoltre che, per tutti gli interventi precedentemente illustrati ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, gli interessati devono rivolgersi ad un professionista abilitato alla progettazione per la redazione della relazione tecnica e/o degli elaborati progettuali previsti dalla legge.

Attività edilizia libera

Le opere libere, ovvero le opere per le quali gli interventi possono essere eseguiti senza necessità di titolo abilitativo edilizio sono le seguenti: Ai sensi dell'art. 6 del Testo Unico dell'Edilizia:
· interventi di manutenzione ordinaria;
· interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
· opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

CONTRIBUTI CONCESSORI

Il rilascio del permesso di costruire comporta in genere la corresponsione di un contributo concessorio - che comprende gli oneri di urbanizzazione (primari e secondari) e una quota riferita al costo di costruzione - stabilito dal Comune in base alle tabelle parametriche definite dalla Regione.
Gli importi unitari vigenti per il Comune di Strambino sono scaricabili dal Sito Internet del Comune “Tabelle oneri e costo”.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

Il committente, prima dell’inizio dei lavori, è tenuto a trasmettere al Comune – Sportello unico per l’edilizia – il certificato di regolarità contribuitiva (DURC) da richiedere alla ditta appaltatrice.
Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è una certificazione unificata del regolare versamento di contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi da parte delle imprese edili assicurate.
Per i lavori commissionati da privati, il DURC deve essere richiesto alla Cassa Edile da parte della Ditta appaltatrice.
Ai fini del rilascio del DURC, la Cassa Edile raccoglie le informazioni necessarie dagli altri Istituti, i quali sono tenuti a fornirle entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, in mancanza di informazioni o in mancanza di comunicazione delle cause di sospensione, la Cassa Edile emette ugualmente il documento.
Non è richiesto il DURC esclusivamente se i lavori vengono appaltati da Imprese artigiane individuali senza dipendenti, che devono attestare la loro condizione mediante apposita dichiarazione.

CERTIFICATO DI AGIBILITA’

La procedura per la richiesta del certificato di agibilità è interamente disciplinata dagli artt. 24-25 del Testo Unico per l’edilizia (D.P.R. 380/01).
Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente e viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui sopra.
Il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.

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