Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori
Gli assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori sono previsti per le famiglie che, durante l'anno per il quale presentano la richiesta, hanno avuto presenti nel proprio nucleo familiare tre figli minori di età.
Gli assegni possono essere richiesti per tutti gli anni, o parte di essi, in cui nel nucleo familiare ci siano almeno tre figli minori, corredata dalla dichiarazione I.S.E.E.. Per gli assegni relativi all'anno 2001 e seguenti, l'art. 80, comma 5, della Legge n. 388/00 ha ampliato i beneficiari degli assegni, prevedendo che possano richiederli i cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia e conviventi con almeno tre minori di anni 18, che siano figli propri o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
Per l'anno 2008 l'assegno mensile, che è concesso dal Comune
ma erogato dall'Inps se nel nucleo familiare sono presenti almeno tre
figli minori e se il valore dell'Indicatore della situazione economica
(Ise) del nucleo familiare non supera la soglia di 22.480,91
euro, è pari a euro 124,89.
Chi può richiederlo
Può richiedere l'assegno:
- chi è genitore naturale e/o adottivo e/o preadottivo di almeno tre minori;
- chi ha nella propria scheda anagrafica (stato di famiglia) e convive effettivamente con almeno tre minori figli del coniuge;
- chi ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo e gli altri del coniuge o viceversa;
- chi ha nella propria scheda anagrafica e convive effettivamente con almeno tre minori di cui almeno uno figlio suo o del coniuge e gli altri ricevuti in affidamento preadottivo da entrambi o viceversa;
Nei casi eccezionali in cui i minori in affidamento preadottivo non possano essere iscritti nella scheda anagrafica dell'affidatario, a causa di particolari misure di tutela stabilite dall'autorità competente, l'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato all'inizio della coabitazione del minore con l'affidatario.
NON possono presentare la richiesta:
- i cittadini extracomunitari, anche se in possesso di Carta di soggiorno;
- coloro che non sono residenti nel Comune di Strambino;
- coloro che siano stati dichiarati dalla Magistratura sospesi o decaduti dalla potestà genitoriale;
- i minorenni (possono però presentare la richiesta i loro tutori o genitori);
- i tutori dei minori: possono presentare la domanda esclusivamente i tutori del genitore richiedente se questi è interdetto;
- coloro che non hanno in scheda anagrafica e non convivono con i tre minori, ad esempio perché affidati ad una comunità per minori o a terzi;
- coloro che, pur avendo in scheda anagrafica i tre minori, non convivano effettivamente con questi ultimi, ad esempio perché affidati ad una comunità per minori o a terzi;
- coloro che, pur avendo i minori a carico IRPEF, non li abbiano nella propria scheda anagrafica in quanto conviventi con l'altro coniuge o con terzi;
- coloro che hanno nella loro scheda anagrafica e convivono con almeno tre minori figli del proprio convivente con il quale non sono sposati;
- coloro che hanno nella propria scheda anagrafica e convivono con almeno tre minori di cui almeno uno figlio loro e gli altri del convivente con il quale non siano sposati o viceversa;
- coloro che hanno nella propria scheda anagrafica e convivono con almeno tre minori di cui almeno uno figlio loro e del convivente e gli altri figli del convivente con il quale non sono sposati o viceversa.
N.B. Il Comune di Strambino ha stiputato con i Centri di
Assistenza Fiscale (CAAF) una convenzione per l'istruzione delle
pratiche concernenti la situazione economica per la concessione dei
contributi per il nucleo familiare e per l'assegno di maternità.
L'espletamento della pratica è completamente gratuita per i cittadini
che si rivolgono ai CAAF convenzionati: CAAF
CGIL-CISL-CONFARTIGIANATO

