Assegni di maternità

L'assegno di maternità può essere richiesto esclusivamente dalla madre del bimbo (o dal tutore della madre solo se quest'ultima è interdetta) e, in casi particolari, da altri soggetti.

Assegni di maternità

Chi lo può richiedere

Il richiedente per beneficiare dell'assegno deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui. Tuttavia, in caso di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella medesima scheda anagrafica dell'affidataria a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con l'affidataria.

Possono richiedere l'assegno anche le madri di:

  • bambini in affidamento preadottivo
  • bambini ricevuti in adozione senza affidamento.
    In tali casi i minori non devono aver superato i 6 anni di età al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento. Per gli affidamenti e le adozioni internazionali, i minori non devono, invece, aver superato la maggiore età;
  • neonati riconosciuti dalla sola madre;
  • neonati che muoiono entro il quinto mese di vita. In questo caso, l'assegno può comunque essere erogato per tutti e cinque i mesi.

L'art. 11 del Decreto n. 452/00 e s.m.i. dispone che l'assegno, in casi particolari, può essere richiesto anche da:

  • il padre in caso di abbandono del neonato da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo al padre da parte dell'Autorità Giudiziaria;
  • l'affidatario preadottivo o l'adottante senza affidamento, in caso di separazione legale tra i coniugi;
  • l'adottante non coniugato nei casi di adozione speciale che si verificano quando:
    1. vi è un vincolo di parentela o un rapporto stabile e duraturo fra il minore orfano e l'adottante;
    2. il minore è portatore di handicap ed è orfano di entrambi i genitori;
    3. è stata accertata l'impossibilità di affidamento preadottivo del minore;
  • il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge della donna alla quale spetterebbe il beneficio, in caso di decesso di quest'ultima;
  • altre persone cui il minore sia stato affidato in caso di neonati non riconoscibili o non riconosciuti dai genitori.

Quali requisiti bisogna avere.

L'assegno è concesso se il calcolo della situazione economica lo consente e se la madre, l'affidataria preadottiva o l'adottante senza affidamento non ha fruito dell'indennità di maternità o ne ha fruito in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno. In quest'ultimo caso, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale. Ai fini del calcolo si deve considerare sia l'importo dell'indennità di maternità percepita sia quello dell'indennità spettante anche se non ancora percepita. Nei casi particolari previsti dalla legge, quando l'assegno è richiesto dai soggetti sopra indicati, si considera l'importo dell'indennità spettante o percepita dalla donna. Per i nati nell’anno 2005, l’importo dell’indennità non deve superare €283,92 mensili (cioè non deve essere superiore a € 1419,60). Per i nati nell’anno 2006, l’importo dell’indennità non deve superare € 288,75 mensili (cioè non deve essere superiore a € 1443,75).

L'assegno di maternità concesso dal Comune non è cumulabile con quello concesso dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99. Quest'ultimo tipo di assegno è riservato alle donne che vantano il versamento all'INPS di contributi per maternità, per aver svolto almeno 3 mesi di attività lavorativa in un periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi prima del parto o dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna affidataria preadottiva o adottante senza affidamento.

In caso di parto gemellare o plurigemellare, le madri devono dichiarare la nascita di tutti i neonati, poiché possono usufruire di un importo dell’assegno proporzionale al numero dei nati (ad esempio fino a € 2887,50 per due figli nati nel 2006 e fino a € 4331,25 per tre figli nati nello stesso anno).

Dal 2008 sono state rivalutate le prestazioni per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento. L'assegno, per tutti gli eventi ricadenti nel 2008, vale complessivamente euro 1.497,65, ossia euro 299,53 per cinque mensilità. 

Chi non lo può richiedere

NON possono presentare la richiesta:

  • le madri che siano state dichiarate dalla Magistratura decadute o sospese dalla potestà genitoriale;
  • le madri minorenni (possono presentare la richiesta i loro tutori o genitori);
  • le madri non residenti nel Comune di Strambino;
  • i tutori dei neonati. Possono presentare la richiesta, infatti, soltanto i tutori della madre se é interdetta;
  • le madri cittadine extracomunitarie in possesso del solo permesso di soggiorno;
  • le madri cittadine extracomunitarie che, al momento della richiesta di assegno di maternità, siano in attesa della carta di soggiorno;
  • le madri che non abbiano il minore nella propria scheda anagrafica e non convivano effettivamente con lui (tranne che per i casi eccezionali nei quali il minore non possa essere iscritto nella scheda anagrafica della richiedente);
  • le donne che abbiano adottato il figlio del proprio coniuge;
  • le madri che abbiano già usufruito dell'assegno di maternità concesso ed erogato dall'INPS ai sensi dell'art. 49, comma 8, della Legge n. 488/99;
  • le madri che abbiano percepito, nei cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, un'indennità di maternità superiore all'importo dell'assegno di maternità;
  • le madri che non abbiano ancora materialmente conseguito alcuna indennità di maternità, ma che siano in attesa di riceverla.

N.B. Il Comune di Strambino ha stiputato con i Centri di Assistenza Fiscale (CAAF) una convenzione per l'istruzione delle pratiche concernenti la situazione economica per la concessione dei contributi per il nucleo familiare e per l'assegno di maternità.
L'espletamento della pratica è completamente gratuita per i cittadini che si rivolgono ai CAAF convenzionati CGIL, CISL, CONFARTIGIANATO.

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