Accensione impianti di riscaldamento
La normativa vigente consente di accendere gli impianti di riscaldamento, ove se ne ravvisi la necessità, in qualsiasi periodo dell'anno. Ma con dei limiti di orario e di temperatura.
Dal 15 ottobre al 15 aprile gli impianti possono essere accesi per 14 ore giornaliere con una temperatura massima di 20° centigradi.
Dal 16 aprile al 14 ottobre, nel caso le condizioni atmosferiche lo richiedano, gli impianti possono essere accesi per una durata massima di 7 ore giornaliere e sempre con una temperatura massima di 20° centigradi.
Ogni cittadino può quindi usufruire autonomamente di tale possibilità, senza bisogno di specifiche ordinanze del Sindaco.
Si raccomanda comunque che l'accensione degli impianti di riscaldamento venga utilizzata solo in casi di effettiva necessità. Questo al fine di contribuire al contenimento della spesa energetica nonchè dell'inquinamento atmosferico.
Rif. Normativi: D.P.R. 412/93 e DPR 551/99

