NOVITA' IN MATERIA DI ICI
Esenzione dal pagamento dell'imposta per la prima casa: ecco le prime indicazioni operative per evitare errori.
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I contribuenti che pagavano l'ICI sulla prima casa sono invitati a prestare la massima attenzione per il versamento della prima rata del 2008, da pagare dal 1° al 16 giugno 2008.
Il decreto legge presentato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 21 maggio, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta per la prima casa, ad esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9.
Attenzione: Le istruzioni allegate ai bollettini in corso di distribuzione da parte della società di riscossione Equitalia s.p.a. non tengono conto di questa novità, quindi contengono delle indicazioni errate.
I bollettini di versamento che vengono inviati a casa possono comunque essere utilizzati, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
- I contribuenti che avrebbero dovuto pagare l'ICI unicamente sulla prima casa (che non sia di categoria A1, A8 e A9) e su una sola pertinenza non devono effettuare alcun versamento.
- I contribuenti che hanno la prima casa di categoria A1, A8 o A9 devono effettuare il versamento e possono usufruire della detrazione per la prima casa
- I contribuenti che oltre alla prima casa hanno altri immobili soggetti ad ICI (ad esempio ulteriori pertinenze oltre la prima, oppure terreni od altri fabbricati) devono comunque effettuare il versamento dell'imposta per tali immobili, anche se sono esentati dal pagamento per la prima casa.
Particolare attenzione deve essere prestata dai contribuenti che hanno già presentato il modello 730/2008, chiedendo il pagamento dell'ICI. Se il pagamento del tributo eliminato non è stato ancora effettuato, l'originario 730 potrà essere corretto. Nel caso invece che il pagamento sia già stato effettuato potrà essere chiesto il rimborso presentando un'apposita istanza al comune entro 5 anni dalla data del versamento, allegando il bollettino postale o il modello F24 utilizzati.
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi (tel 0125/636619)
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