Piano triennale dei lavori pubblici
Gli enti locali sono tenuti a predisporre ed approvare, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, un "programma triennale" ed i suoi aggiornamenti annuali unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
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Lo schema del programma, ovvero il suo aggiornamento, sono redatti entro il 30 settembre di ogni anno.
Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono inviati, dopo la loro approvazione, all'Osservatorio dei lavori pubblici sulla base di schede tipo.
Il programma triennale ovvero i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori sono redatti sulla base:
- dei documenti di programmazione finanziaria che sono negli obblighi dell'amministrazione, quali ad esempio: il bilancio di previsione e il bilancio pluriennale;
- degli strumenti di pianificazione di settore esistenti.
Devono essere inseriti nell'elenco annuale tutti i lavori che l'amministrazione ritiene di dover realizzare nel primo anno di riferimento del Programma triennale.
Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti annuali, prima dell'approvazione, sono affissi, per almeno 60 giorni consecutivi, nella sede dell'amministrazione procedente.

