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Tu sei qui: Portale I servizi L'amministrazione informa Nuovi redditi delle particelle catastali a seguito di variazioni colturali.

Nuovi redditi delle particelle catastali a seguito di variazioni colturali.

L'Agenzia del territorio ha provveduto all'aggiornamento delle variazioni colturali dei terreni a seguito delle dichiarazioni delle effettive coltivazione effettuate dagli imprenditori agricoli presso l'AGEA.

Orari Ufficio Tecnico: martedì dalle 8,30 alle 12,30 - giovedì’ dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30
URP:dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 - martedì e giovedì’ anche dalle 14,30 alle 17,30
Scade il 01/06/2007
alle 11:55 pm

In esecuzione dell'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio del Comune di STRAMBINO che a cominciare dal giorno 3 aprile 2007 presso il Palazzo Municipale si troveranno depositati l'elenco delle particelle di terreno con i relativi identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario nonché l'eventuale simbolo di deduzione, per ogni porzione di particella ovvero intera particella che ha subito variazioni a seguito delle variazioni colturali derivate dalle dichiarazioni rese ad Agea per l'anno 2006 ai sensi dell' art. 2 comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge dei 24 novembre 2006, n.286.

Il suddetto elenco sarà disponibile per un periodo di 60 giorni consecutivi e così fino al primo giugno incluso.

Durante il periodo di pubblicizzazione è consentito di consultare gratuitamente l'elenco anche presso le sedi dell' Ufficio provinciale di Torino in Via Guicciardini, 11 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato comunicato.

E’ altresì facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere in sede di autotutela il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 60 giorni, ai fini della presentazione del ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal I' gennaio 2006, ai sensi dell'art. 2 comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286.

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