Autenticazioni
Le autenticazioni servono a comprovare l'autenticità di una firma, di una copia di un documento.
In base alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 vengono rilasciate le seguenti autenticazioni:
Autenticazioni di copia
Consiste in un'attestazione di conformità ad un originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato.
Può essere autenticata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco.
La copia autentica di un documento da presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi può essere fatta dal responsabile del procedimento o altro dipendente addetto competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza che questo venga depositato.
Il cittadino può dichiarare in calce alla stessa la conformità all'originale della copia di un documento conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione, della copia di una pubblicazione, di titoli di studio, di servizio e di documenti fiscali che è obbligato a conservare.
Autenticazione di firme
Consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale autorizzato, che la sottoscrizione di atti è stata apposta in sua presenza dall'interessato, previa sua identificazione. Sono abilitati all'autenticazione un notaio, cancelliere, segretario comunale, il dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
L'autenticazione delle sottoscrizioni è ancora richiesta solo per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di terze persone e per le istanze e dichiarazioni rivolte ai privati.
La sottoscrizione di istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi non sono soggette all'autenticazione della firma, perché sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. Non è soggetta ad autenticazione la sottoscrizione di domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, in tutte le P.A., nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
Per autenticare una copia conforme all'originale, con esclusione dei casi sopra descritti:
portare il documento originale, la copia da autenticare e un documento di riconoscimento valido. L'autenticazione, può essere richiesta anche da persona diversa dall'interessato e in Comune diverso da quello di residenza.
Per autenticare la firma solo se ancora prescritta:
presentarsi personalmente con un documento di riconoscimento valido. Salvo diversa disposizione della normativa vigente, non è possibile l'autenticazione della firma a domicilio da parte del funzionario incaricato dal Sindaco.
L'autentica della firma può essere effettuata anche in Comune diverso da quello di residenza.

