Ricorsi contro le sanzioni per violazione del codice della strada

CHI PUO' PROCEDERE AL RICORSO
Il codice della strada prescrive che il ricorso puo' essere fatto dal trasgressore/conducente o dagli altri obbligati (tipicamente il proprietario del mezzo). In termini pratici, la persona legittimata a fare ricorso e' quella a cui e' instestato il verbale, sia esso proprietario od utilizzatore del mezzo.

RICORSO AL PREFETTO

Il primo ricorso possibile e' al Prefettoda presentare tramite raccomandata A/R entro 60 gg alla Prefettura del luogo ove il fatto e' avvenuto oppure, con lo stesso mezzo o personalmente, presso l'organo accertatore.

Nel caso il Prefetto rigetti il ricorso,  la multa raddoppia come quando si paga oltre 60 gg dalla notifica, poiche' non e' possibile chiedere alcuna sospensione.
L'ordinanza viene emessa entro 210 gg nel caso il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto (30 gg per l'invio della pratica all'organo accertatore, 60 gg per l'istruttoria e 120 gg per l'emissione), oppure entro 180 gg nel caso ci si sia rivolti all'organo accertatore.  L'ordinanza viene notificata al ricorrente entro 150 gg dalla sua emissione.
E' possibile proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione (oppure avverso il decreto di archiviazione) avanti al Giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto.


RICORSO AL GIUDICE DI PACE

Il ricorso al Giudice di pace va presentato entro 30 gg dalla notifica dell'atto. Dev'essere presentato  alla cancelleria dell'ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e' avvenuto, esibendo l'atto dimostrativo od una dichiarazione, secondo le indicazioni della cancelleria stessa.
La presentazione puo' avvenire anche tramite raccomandata A/R, ma va ricordato pero' che si deve comunque presenziare all'udienza, pena l'annullamento del procedimento.

Il giudice di pace fissera' la data dell'udienza, che dovra' svolgersi in contraddittorio tra le parti. In caso di rigetto, sara' possibile pagare oppure tentare ricorso in Tribunale, come ha stabilito il decreto legislativo 40/2006

QUANTO COSTA

Ricordiamo che dal 1/1/2010 il ricorso al giudice di pace avverso le sanzioni amministrative (e quindi anche le multe previste dal codice della strada) non e' piu' gratuito.

Di seguito gli  importi e gli scaglioni di valore :

- Ricorsi contro sanzioni amministrative (multe) fino a 1.033 euro: euro 43,00 (solo contributo unificato);
- Ricorsi contro sanzioni amministrative (multe) di valore da 1.033 a 1.100 euro: 43,00 euro +27,00 euro in marche da bollo;
- Contenziosi (compresi ricorsi contro sanzioni amministrative) di importo da 1.100 a 5.200 euro: 98,00 euro + 27,00 euro in marche da bollo;
- Contenziosi (compresi ricorsi contro sanzioni amministrative) di importo da 5.200 a 26.000 euro e per i quelli di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace: 237,00 euro + 27,00 euro in marche.
 
Le cifre suddette costituiscono, rispettivamente, il contributo unificato e l'anticipazione forfettaria dei diritti, indennita' di trasferta e spese di spedizione per la notificazione degli atti.


Dal 1/1/2010 il pagamento e' dovuto anche per le cause aventi per oggetto sanzioni amministrative, come le multe. Per questi ricorsi, quando il valore non supera i 1.033 euro, e' sufficiente il pagamento del contributo unificato di 37 euro.