ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - INFORMAZIONI SUL VOTO ASSISTITO AI SEGGI E SUL VOTO DOMICILIARE

a cura di Ufficio Segreteria

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO ASSISTITO AI SEGGI DA PARTE DEGLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVE INFERMITA’

Gli elettori affetti da grave infermità che possono recarsi ai seggi, ma sono fisicamente impediti ad esprimere autonomamente il voto possono richiedere al comune di iscrizione nelle liste elettorali, l’annotazione permanente del diritto al voto assistito per poter essere accompagnati da una persona di fiducia nel seggio elettorale.

Ciò consentirà all’elettore di non doversi munire in occasione di ogni consultazione elettorale del prescritto certificato medico che consente il voto assistito.

Il timbro sulla scheda permetterà agli elettori affetti da grave infermità che hanno bisogno di essere accompagnati di esprimere il voto per le successive consultazioni senza dover presentare alcun certificato medico al seggio.

Gli interessati potranno richiedere all'Ufficio Elettorale l’apposizione di un apposito timbro sulla Tessera Elettorale, anche a mezzo di altra persona incaricata, presentando:

La tessera elettorale e la copia di un documento di riconoscimento

La documentazione sanitaria, da richiedersi al Servizio di Medicina legale della locale A.S.L., attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto;

Per gli elettori non vedenti sarà sufficiente la presentazione del libretto di pensione

Rimane comunque sempre valida la possibilità di presentare direttamente al seggio il certificato dell’ASL che attesta la necessità di assistenza al voto.

L’accompagnatore potrà essere una persona iscritta nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano;

Anche quest'ultimo dovrà esibire al seggio la propria tessera elettorale, sulla quale il presidente annoterà l’avvenuta assistenza al voto. Ogni elettore può assistere per il voto solo una persona con grave infermità ogni consultazione.

Riferimenti legislativi:

  • art. 41 del D.P.R. 570/1960
  • art. 29 comma 3 della Legge 104/92
  • art. 1 comma 2 della Legge 17/2002
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO AL LORO DOMICILIO DA PARTE DEGLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA’ TALI DA IMPEDIRNE L’ALLONTANAMENTO DALLA DIMORA

Il Decreto Legge n. 1/2006 art. 1, convertito in Legge n 22 del 27 gennaio 2006, modificato dalla Legge n 46 del 7 maggio 2009 consente agli elettori affetti da infermità tali da impedire l’allontanamento dalla loro abitazione, di votare nella loro dimora, anche se diversa dalla residenza anagrafica.

Secondo la legge questi elettori sono:

affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano,

affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio di appositi servizi di trasporto

Come fare per votare nel luogo di dimora:

Occorre presentare all’Ufficio elettorale del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti  il modello di domanda   per  votare presso il luogo di dimora in Strambino per motivi di gravissima infermità. (si veda il modulo di seguito scaricabile))

La domanda, firmata dall'elettore, deve essere presentata, anche attraverso familiari o persone che ne curino l'assistenza, entro lunedì 6 maggio 2019,  e deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell'elettore e della persona che eventualmente ne garantirebbe l'assistenza in occasione del voto, l'indirizzo esatto dell'abitazione dove intende votare e un recapito telefonico per i contatti necessari.

Il Comune verifica la completezza e la regolarità della domanda e poi rilascia ai richiedenti un’attestazione di ammissione al voto domiciliare.

* le domande pervenute in ritardo e comunque prima del giorno delle elezioni saranno prese in considerazione solo se complete di tutta la documentazione richiesta e compatibilmente con la possibilità effettiva per il Presidente del seggio di recarsi a raccogliere il voto a domicilio.

Nel caso il richiedente dimori temporaneamente in Strambino ma sia iscritto nelle liste elettorali di altro comune la richiesta dovrà essere rivolta al comune di iscrizione nelle liste elettorali; sarà quest’ultimo a informare il comune di Strambino dell’avvenuta autorizzazione al voto domiciliare

Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:

fotocopia della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento dell'interessato

una certificazione sanitaria rilasciata dal medico legale dall’ASL, che deve riprodurre esattamente uno dei due casi (sopra sottolineati) previsti dalla formulazione normativa. La dichiarazione può attestare anche, in mancanza della annotazione del diritto al voto assistito, l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto domiciliare.

Alla raccolta del voto presso il domicilio provvederà, esclusivamente nei casi autorizzati dal Sindaco dopo l'esame della domanda, il Presidente del seggio elettorale competente, con l’assistenza di uno scrutatore, scelto con sorteggio, e del segretario.

Anche i rappresentanti di lista, che lo chiedano al Presidente del seggio, possono partecipare alle operazioni di raccolta del voto. La richiesta di votare al proprio domicilio comporta quindi l'autorizzazione ai componenti il seggio elettorale ed ai rappresentanti di lista ad accedere al luogo di dimora.

Riferimenti legislativi:

  • art. 1 Decreto Legge 3 gennaio 2006 n. 1 - convertito con Legge n. 22 il 27 gennaio 2006
  • Legge 7 maggio 2009, n. 46

Torna indietro